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Presentazione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale 2019

Ultima modifica 2 aprile 2019

Le candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale vanno presentate alla Segreteria comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le elezioni, quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2019.

Data la dimensione demografica del Comune di GESSATE i Consiglieri da eleggere, oltre al Sindaco, sono minino N. 9 massimo N. 12.

Le liste dovranno assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati e dovranno essere sottoscritte da un numero minimo di N. 60 ed un massimo di N. 120 elettori del Comune di GESSATE.

 Numero di candidati consiglieri:

Minimo

Massimo

Dimensione comune (dato censimento 2011)

9

12

da 3001 a 10000 abitanti

Per i candidati deve essere rispettata la rappresentanza dei generi:

  • comuni tra 5000 e 15.000 abitanti: uno dei due generi non deve superare i 2/3; se ciò accade la Commissione circondariale depenna il genere eccessivamente rappresentato fino a ristabilire la proporzione richiesta.

Numero Consiglieri

Quote di genere

12

8 (2/3)                       4 (1/3)

9

6 (2/3)                       3 (1/3)

 

Numero presentatori (= sottoscrittori)

Minimo

Massimo

Dimensione comune (dato censimento 2011)

60

120

da 5001 a 10000 abitanti

Se una lista contiene un numero di sottoscrittori superiore a quello consentito, non verrà ammessa.

La documentazione da presentare è la seguente:

  • Lista dei candidati (allegato 01 atto principale) con eventuali modelli separati (allegato 02 atto       separato)
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco (allegato 04)
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere comunale (allegato 07)
  • Certificati elettorali dei candidati (Sindaco e Consiglieri comunali)
  • Certificati elettorali dei sottoscrittori della lista
  • Contrassegno della lista: deve essere circoscritto in un cerchio e ne van presentati 3 esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di diametro
  • Programma amministrativo (da presentare preferibilmente in triplice esemplare)

 

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

La sottoscrizione dei presentatori di lista dovrà essere autenticata.

Possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell’ambito di competenza territoriale dell’ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l’assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco.

Non sono valide le sottoscrizioni eventualmente raccolte precedentemente al 180°giorno rispetto al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

 

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

 

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LA CANDIDATURA DI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di Vice Sindaco), devono produrre i seguenti altri documenti:

  1. una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine;
  2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

 

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.

I simboli devono essere stampati su carta lucida (come quella delle riviste patinate e da non confondersi con il lucido trasparente) delle seguenti dimensioni:

n. 3 esemplari da 10 cm di diametro

n. 3 esemplari da  3 cm di diametro

È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese…).

È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.

 

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. E’ opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei (su carta lucida) del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico e, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili nei formati “.jpeg” e “.pdf”.

 

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

 

Precisazioni generali per tutta la modulistica

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista.

I DATI DEI CANDIDATI

(cognome e nome, data e luogo di nascita) devono essere uguali su tutta la modulistica (modulo di accettazione della candidatura, moduli di raccolta firme, certificati elettorali).

Se una persona è conosciuta con un nome diverso dai suoi dati anagrafici si utilizzerà la formula: “detto ........” che deve essere riportata sull’elenco dei candidati e sull’accettazione di candidatura.

DONNE CONIUGATE O VEDOVE

Le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del coniuge.

L’importante è che su tutti i moduli, di raccolta firme e accettazione della candidatura, vengano riportate le stesse generalità.

CORREZIONI

Le correzioni vanno effettuate cancellando con un tratto di penna la parola da correggere in modo che sia ancora leggibile e scrivendo di fianco la parola esatta e poi “VISTO si approva la correzione” con data e firma.

La firma va apposta da chi ha sottoscritto il modulo.

NATI ALL’ESTERO

Per i nati all’estero occorre indicare anche lo Stato di nascita.

DELEGATI DI LISTA

Obbligatori solo per Comuni sopra i 15000 abitanti.

Possono essere designati delegati di lista anche i candidati o i sottoscrittori

I delegati di lista devono indicare un recapito telefonico (meglio cellulare).

CITTADINI UNIONE EUROPEA

I cittadini dell’Unione Europea possono candidarsi alla carica di Consigliere Comunale.

Le cariche di Sindaco e di Vice Sindaco sono riservate ai cittadini italiani.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le presenti sono semplici note informative. Le istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature sono esclusivamente quelle redatte e pubblicate a cura del Ministero dell’interno.

Allegati


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