D.A.T. - Disposizioni Anticipate di Trattamento (“testamento biologico o di vita”)
Pubblicato il 16 novembre 2018 • Comune
D.A.T. - Disposizioni Anticipate di Trattamento (“testamento biologico o di vita”)
Il 31 gennaio 2018 la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” è entrata in vigore investendo le funzioni degli Ufficiali dello Stato Civile di nuovi adempimenti.
L’art. 4 della Legge 219/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico le D.A.T., acronimo di Disposizioni Anticipate di Trattamento, secondo cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il disponente può Indicare altresì una persona di Sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La D.A.T. - dichiarazione anticipata di trattamento viene anche chiamata “testamento biologico o di vita”.
È un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (DISPONENTE), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.
In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguente delle proprie scelte).
La dichiarazione può contenere il nome di una o più persone maggiorenni: il FIDUCIARIO (che ha l’incarico di far rispettare la volontà dell’intestatario della D.A.T.)
***COME REDIGERE UNA D.A.T.***
Le D.A.T. possono essere redatte in uno dei seguenti modi:
- Per atto pubblico (redatto da un notaio)
- Per scrittura privata autenticata (firma legalizzata da un notaio)
- Per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal DISPONENTE presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.
Il documento deve essere firmato dal DISPONENTE e per accettazione anche dal FIDUCIARIO qualora nominato.
***MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO***
Il cittadino per procedere all’iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso gli uffici del Comune di Gessate, dovrà presentarsi PERSONALMENTE presso l’Ufficio dello Stato Civile, con il proprio atto e documento di riconoscimento sia del “Disponente” che dell’eventuale “Fiduciario”:
Dopo le opportune verifiche, l’Ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della D.A.T. inserirà i dati nell’apposito registro e rilascerà ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel Registro, riporterà il numero progressivo attribuito.
Si possono ricevere esclusivamente le D.A.T. di cittadini italiani e non, residenti nel Comune di GESSATE.
Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro, ma la segnalazione al nuovo Comune di residenza.
L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della D.A.T. né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo, all’identità e alla residenza del DISPONENTE.
N.B.: L’intestatario può sempre decidere di nominare o cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua D.A.T.
***DOVE RECARSI***
Ufficio dello Stato Civile - Sede Piazza Municipio n. 1 - Primo Piano - Tel: 02/959299.556
Orario di apertura al link: orari uffici comunali
***CHI È IL FIDUCIARIO***
È la persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse dall’intestatario della D.A.T.; fa le sue veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
Al Fiduciario viene consegnata una copia della D.A.T. dal Disponente.
Se una persona nominata fiduciaria non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico e presentare in Comune una dichiarazione.
ATTENZIONE: nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario, in caso di necessità, il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.