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Decreto legge 25_03_2020 - Comunicato N° 54

Pubblicato il 26 marzo 2020 • Covid: Ordinanze e Decreti

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Riportiamo i punti di maggior interesse per i cittadini riguardanti il Nuovo Decreto che conferma in gran parte quanto già presente negli atti ufficiali precedenti.

  •  Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalita' di esso, possono essere adottate una o piu' misure per periodi di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di Emergenza, e con possibilita' di variarne l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.
  •  Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
  • I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al punto precedente.
  •  Il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, salvo che il fatto costituisca reato. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

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